{"id":17,"date":"2024-02-08T15:35:08","date_gmt":"2024-02-08T14:35:08","guid":{"rendered":"https:\/\/fondationlambertdarchis.com\/?page_id=17"},"modified":"2024-02-09T12:54:43","modified_gmt":"2024-02-09T11:54:43","slug":"les-statuts","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/fondationlambertdarchis.com\/?page_id=17","title":{"rendered":"Les statuts"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"17\" class=\"elementor elementor-17\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a755f21 e-flex e-con-boxed wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-parent\" data-id=\"a755f21\" data-element_type=\"container\" data-settings=\"{&quot;content_width&quot;:&quot;boxed&quot;}\" data-core-v316-plus=\"true\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4777d9e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4777d9e\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<style>\/*! elementor - v3.19.0 - 07-02-2024 *\/\n.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}<\/style>\t\t\t\t<div class=\"right\"><p><span style=\"color: #bf0202;\">Art. 1<\/span><\/p><p>E&rsquo; costituita la Fondazione denominata \u00ab\u00a0FONDAZIONE LAMBERT DARCHIS \u00a0\u00bb con sede in Roma, Via del Sudario n. 40.<\/p><p><span style=\"color: #b80606;\">Art. 2<\/span><\/p><p>La Fondazione ha lo scopo di offrire, secondo le sue possibilit\u00e0, per mezzo di borse di studio, l&rsquo;opportunit\u00e0 di beneficiare di tutto ci\u00f2 che Roma rappresenta come ricchezza cristiana ed artistica, ai giovani liegesi, desiderosi di completare la loro formazione nell&rsquo;ambito delle scienze ecclesiastiche e delle belle arti.<\/p><p>La Fondazione in particolare, per realizzare il suo scopo:<br \/>&#8211; intraprende e promuove ogni azione diretta alla tutela, alla conservazione e, eventualmente, all&rsquo;accrescimento del suo patrimonio immobiliare e mobiliare;<br \/>&#8211; svolge attivit\u00e0 di studio, catalogazione, promozione, intervento, sia direttamente sia indirettamente organizzando o favorendo riunioni, convegni o seminari e in modo generale, fa tutto quanto pare necessario e utile.<\/p><p><span style=\"color: #b80606;\">Art. 3<\/span><\/p><p>Sono organi della Fondazione:<br \/>&#8211; il Consiglio dei Provvisori, di seguito chiamati \u00ab\u00a0Provvisori\u00a0\u00bb;<br \/>&#8211; il Presidente della Fondazione;<br \/>&#8211; il Segretario.<br \/>&#8211; il Collegio Sindacale.<\/p><p><span style=\"color: #b80606;\">Art. 4<\/span><\/p><p>La Fondazione \u00e8 amministrata da Provvisori liegesi, riuniti in un Consiglio composto da quattro a sei membri che durano in carica cinque anni e comunque fino alla loro sostituzione. In mancanza di liegesi saranno nominati altri belgi.<br \/>Entro il 31 ottobre dell&rsquo;anno precedente quello in cui scade il loro mandato, i Provvisori nominano i membri del nuovo Consiglio o si riconfermano nella carica con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei membri presenti del Consiglio in scadenza.<br \/>I Provvisori possono essere riconfermati nella carica per pi\u00f9 mandati.<br \/>Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o pi\u00f9 Provvisori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei membri presenti del Consiglio.<br \/>Qualora venisse meno la maggioranza dei Provvisori l&rsquo;intero Consiglio si intender\u00e0 decaduto e i membri restanti provvederanno a ricostituirlo con deliberazione della maggioranza di loro.<br \/>I Provvisori eleggono al loro interno il Presidente e il Segretario.<br \/>Il primo Consiglio \u00e8 nominato nell&rsquo;atto costitutivo.<\/p><p><span style=\"color: #b80606;\">Art. 5<\/span><\/p><p>I Provvisori della Fondazione sono investiti dei pi\u00f9 ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.I Provvisori sovrintendono alle attivit\u00e0 della Fondazione e decidono anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio.<\/p><p>Spetta ai Provvisori tra l&rsquo;altro:<br \/>a) approvare le direttive generali che disciplinano le attivit\u00e0, i criteri e le priorit\u00e0 delle iniziative della Fondazione;<br \/>b) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale;<br \/>c) vigilare e controllare l&rsquo;esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonch\u00e9 la conformit\u00e0 dell&rsquo;impiego dei contributi;<br \/>d) nominare i membri del Collegio Sindacale;<br \/>e) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, le quali si considereranno approvate con deliberazione della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.<br \/>f) deliberare, a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, in merito allo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dall&rsquo;art. 9 del presente statuto.<br \/>I Provvisori, nella loro collegialit\u00e0, hanno la facolt\u00e0 di nominare Consigli scientifici, Comitati Direttivi ed ogni altro organismo che reputino necessario per le attivit\u00e0 della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.<\/p><p>La carica di Provvisore \u00e8 gratuita, ad eccezione del Segretario che pu\u00f2 essere remunerato.<br \/>I Provvisori sono convocati:<br \/>a) almeno due volte l&rsquo;anno su iniziativa del Presidente, in occasione dell&rsquo;approvazione del bilancio preventivo e consuntivo entro il 30 aprile e per l&rsquo; approvazione del programma annuale di attivit\u00e0 entro il 31 ottobre;<br \/>b) su richiesta scritta e motivata di almeno due Provvisori e tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno.<br \/>La convocazione \u00e8 fatta, almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo di lettera. In caso di urgenza la convocazione potr\u00e0 essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.<br \/>Le riunioni dei Provvisori sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri compreso il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il Segretario.<br \/>Per la validit\u00e0 delle deliberazioni \u00e8 necessario il voto favorevole, segreto o palese, della maggioranza dei presenti, salvo le deliberazioni per le quali il presente Statuto dispone l&rsquo;approvazione da parte della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. In caso di parit\u00e0 dei voti prevale il voto del Presidente.<\/p><p><span style=\"color: #b80606;\">Art. 6<\/span><\/p><p>Il Presidente ed il Segretario, disgiuntamente tra loro, hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e danno esecuzione alle delibere dei Provvisori.<br \/>In particolare il Segretario, in assenza o impedimento del Presidente, cura il funzionamento della Fondazione e ne promuove lo sviluppo secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni dei Provvisori.<\/p><p><span style=\"color: #b80606;\">Art. 7<\/span><\/p><p>Il Collegio Sindacale \u00e8 costituito da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti, nominati dal Consiglio dei Provvisori, che pu\u00f2 anche stabilire un compenso per l&rsquo;opera prestata dai Sindaci o da alcuni di essi.<br \/>Almeno il Presidente del Collegio dovr\u00e0 essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.<br \/>Il Collegio dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.<br \/>Al Collegio Sindacale \u00e8 demandata la vigilanza sull&rsquo;osservanza delle norme di legge e del presente Statuto, nonch\u00e9 sulla corretta amministrazione della Fondazione. Esso esercita altres\u00ec il controllo contabile.<br \/>Il Collegio si riunisce su iniziativa del Presidente e delibera a maggioranza dei suoi membri.<br \/>Il Collegio deve essere convocato alle riunioni del Consiglio dei Provvisori, alle quali partecipa con voto consultivo.<\/p><p><span style=\"color: #b80606;\">Art. 8<\/span><\/p><p>Il patrimonio della Fondazione \u00e8 costituito:<br \/>&#8211; da beni mobili ed immobili e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;<br \/>&#8211; da ogni altro incremento derivante dalle attivit\u00e0 economiche, finanziarie e patrimoniali svolte, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione;<br \/>&#8211; da lasciti e donazioni di privati od enti;<br \/>&#8211; da eventuali contributi di enti pubblici.<br \/>Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi.<\/p><p><span style=\"color: #b80606;\">Art. 9<\/span><\/p><p>L&rsquo;esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno i Provvisori devono approvare il bilancio consuntivo relativo all&rsquo;anno precedente.<br \/>I Provvisori devono inoltre approvare entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all&rsquo;anno successivo.<\/p><p><span style=\"color: #b80606;\">Art. 10<\/span><\/p><p>La Fondazione \u00e8 costituita senza limitazioni di durata nel tempo.<br \/>La Fondazione si estingue, con delibera dei Provvisori assunta secondo quanto previsto all&rsquo;art. 5 lettera e) del presente Statuto, in conformit\u00e0 quanto disposto dall&rsquo;art. 27 c.c.:<br \/>a) quando il patrimonio \u00e8 divenuto insufficiente rispetto agli scopi;<br \/>b) per le altre cause di cui all&rsquo;art. 27 c.c..<br \/>Se i Provvisori verranno costretti dalle circostanze a porre fine all&rsquo;esistenza della Fondazione Darchis, il patrimonio della Fondazione medesima sar\u00e0 devoluto, sentito il parere del Collegio Sindacale, ad una istituzione stabilita a Roma o nelle vicinanze di Roma, avente uno scopo analogo a quello definito nell&rsquo;articolo 2 del presente Statuto e capace di continuare almeno parzialmente l&rsquo;azione statutaria della Fondazione.<\/p><p><span style=\"color: #b80606;\">Art. 11<\/span><\/p><p>Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si far\u00e0 riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.<\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Art. 1 E&rsquo; costituita la Fondazione denominata \u00ab\u00a0FONDAZIONE LAMBERT DARCHIS \u00a0\u00bb con sede in Roma, Via del Sudario n. 40. Art. 2 La Fondazione ha lo scopo di offrire, secondo le sue possibilit\u00e0, per mezzo di borse di studio, l&rsquo;opportunit\u00e0 di beneficiare di tutto ci\u00f2 che Roma rappresenta come ricchezza cristiana ed artistica, ai giovani liegesi, desiderosi di completare la loro formazione nell&rsquo;ambito delle scienze ecclesiastiche e delle belle arti. La Fondazione in particolare, per realizzare il suo scopo:&#8211; intraprende e promuove ogni azione diretta alla tutela, alla conservazione e, eventualmente, all&rsquo;accrescimento del suo patrimonio immobiliare e mobiliare;&#8211; svolge attivit\u00e0 di studio, catalogazione, promozione, intervento, sia direttamente sia indirettamente organizzando o favorendo riunioni, convegni o seminari e in modo generale, fa tutto quanto pare necessario e utile. Art. 3 Sono organi della Fondazione:&#8211; il Consiglio dei Provvisori, di seguito chiamati \u00ab\u00a0Provvisori\u00a0\u00bb;&#8211; il Presidente della Fondazione;&#8211; il Segretario.&#8211; il Collegio Sindacale. Art. 4 La Fondazione \u00e8 amministrata da Provvisori liegesi, riuniti in un Consiglio composto da quattro a sei membri che durano in carica cinque anni e comunque fino alla loro sostituzione. In mancanza di liegesi saranno nominati altri belgi.Entro il 31 ottobre dell&rsquo;anno precedente quello in cui scade il loro mandato, i Provvisori nominano i membri del nuovo Consiglio o si riconfermano nella carica con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei membri presenti del Consiglio in scadenza.I Provvisori possono essere riconfermati nella carica per pi\u00f9 mandati.Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o pi\u00f9 Provvisori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei membri presenti del Consiglio.Qualora venisse meno la maggioranza dei Provvisori l&rsquo;intero Consiglio si intender\u00e0 decaduto e i membri restanti provvederanno a ricostituirlo con deliberazione della maggioranza di loro.I Provvisori eleggono al loro interno il Presidente e il Segretario.Il primo Consiglio \u00e8 nominato nell&rsquo;atto costitutivo. Art. 5 I Provvisori della Fondazione sono investiti dei pi\u00f9 ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.I Provvisori sovrintendono alle attivit\u00e0 della Fondazione e decidono anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio. Spetta ai Provvisori tra l&rsquo;altro:a) approvare le direttive generali che disciplinano le attivit\u00e0, i criteri e le priorit\u00e0 delle iniziative della Fondazione;b) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale;c) vigilare e controllare l&rsquo;esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonch\u00e9 la conformit\u00e0 dell&rsquo;impiego dei contributi;d) nominare i membri del Collegio Sindacale;e) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, le quali si considereranno approvate con deliberazione della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.f) deliberare, a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, in merito allo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dall&rsquo;art. 9 del presente statuto.I Provvisori, nella loro collegialit\u00e0, hanno la facolt\u00e0 di nominare Consigli scientifici, Comitati Direttivi ed ogni altro organismo che reputino necessario per le attivit\u00e0 della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi. La carica di Provvisore \u00e8 gratuita, ad eccezione del Segretario che pu\u00f2 essere remunerato.I Provvisori sono convocati:a) almeno due volte l&rsquo;anno su iniziativa del Presidente, in occasione dell&rsquo;approvazione del bilancio preventivo e consuntivo entro il 30 aprile e per l&rsquo; approvazione del programma annuale di attivit\u00e0 entro il 31 ottobre;b) su richiesta scritta e motivata di almeno due Provvisori e tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno.La convocazione \u00e8 fatta, almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo di lettera. In caso di urgenza la convocazione potr\u00e0 essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.Le riunioni dei Provvisori sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri compreso il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il Segretario.Per la validit\u00e0 delle deliberazioni \u00e8 necessario il voto favorevole, segreto o palese, della maggioranza dei presenti, salvo le deliberazioni per le quali il presente Statuto dispone l&rsquo;approvazione da parte della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. In caso di parit\u00e0 dei voti prevale il voto del Presidente. Art. 6 Il Presidente ed il Segretario, disgiuntamente tra loro, hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e danno esecuzione alle delibere dei Provvisori.In particolare il Segretario, in assenza o impedimento del Presidente, cura il funzionamento della Fondazione e ne promuove lo sviluppo secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni dei Provvisori. Art. 7 Il Collegio Sindacale \u00e8 costituito da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti, nominati dal Consiglio dei Provvisori, che pu\u00f2 anche stabilire un compenso per l&rsquo;opera prestata dai Sindaci o da alcuni di essi.Almeno il Presidente del Collegio dovr\u00e0 essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.Il Collegio dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.Al Collegio Sindacale \u00e8 demandata la vigilanza sull&rsquo;osservanza delle norme di legge e del presente Statuto, nonch\u00e9 sulla corretta amministrazione della Fondazione. Esso esercita altres\u00ec il controllo contabile.Il Collegio si riunisce su iniziativa del Presidente e delibera a maggioranza dei suoi membri.Il Collegio deve essere convocato alle riunioni del Consiglio dei Provvisori, alle quali partecipa con voto consultivo. Art. 8 Il patrimonio della Fondazione \u00e8 costituito:&#8211; da beni mobili ed immobili e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;&#8211; da ogni altro incremento derivante dalle attivit\u00e0 economiche, finanziarie e patrimoniali svolte, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione;&#8211; da lasciti e donazioni di privati od enti;&#8211; da eventuali contributi di enti pubblici.Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi. Art. 9 L&rsquo;esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno i Provvisori devono approvare il bilancio consuntivo relativo all&rsquo;anno precedente.I Provvisori devono inoltre approvare entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all&rsquo;anno successivo. Art. 10 La Fondazione \u00e8 costituita senza limitazioni di durata nel tempo.La Fondazione si estingue, con delibera dei Provvisori assunta secondo quanto previsto all&rsquo;art. 5 lettera e) del presente Statuto, in conformit\u00e0 quanto disposto dall&rsquo;art. 27 c.c.:a) quando il patrimonio \u00e8 divenuto insufficiente rispetto agli scopi;b) per le altre cause di cui all&rsquo;art. 27 c.c..Se i Provvisori verranno costretti dalle circostanze a porre fine all&rsquo;esistenza della Fondazione Darchis, il patrimonio della Fondazione medesima sar\u00e0 devoluto, sentito il parere del Collegio Sindacale, ad una istituzione stabilita a Roma o nelle vicinanze di Roma, avente uno scopo analogo a quello definito nell&rsquo;articolo 2 del presente Statuto e capace di continuare almeno parzialmente l&rsquo;azione statutaria della Fondazione. 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