Les statuts

Art. 1

E’ costituita la Fondazione denominata « FONDAZIONE LAMBERT DARCHIS  » con sede in Roma, Via del Sudario n. 40.

Art. 2

La Fondazione ha lo scopo di offrire, secondo le sue possibilità, per mezzo di borse di studio, l’opportunità di beneficiare di tutto ciò che Roma rappresenta come ricchezza cristiana ed artistica, ai giovani liegesi, desiderosi di completare la loro formazione nell’ambito delle scienze ecclesiastiche e delle belle arti.

La Fondazione in particolare, per realizzare il suo scopo:
– intraprende e promuove ogni azione diretta alla tutela, alla conservazione e, eventualmente, all’accrescimento del suo patrimonio immobiliare e mobiliare;
– svolge attività di studio, catalogazione, promozione, intervento, sia direttamente sia indirettamente organizzando o favorendo riunioni, convegni o seminari e in modo generale, fa tutto quanto pare necessario e utile.

Art. 3

Sono organi della Fondazione:
– il Consiglio dei Provvisori, di seguito chiamati « Provvisori »;
– il Presidente della Fondazione;
– il Segretario.
– il Collegio Sindacale.

Art. 4

La Fondazione è amministrata da Provvisori liegesi, riuniti in un Consiglio composto da quattro a sei membri che durano in carica cinque anni e comunque fino alla loro sostituzione. In mancanza di liegesi saranno nominati altri belgi.
Entro il 31 ottobre dell’anno precedente quello in cui scade il loro mandato, i Provvisori nominano i membri del nuovo Consiglio o si riconfermano nella carica con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei membri presenti del Consiglio in scadenza.
I Provvisori possono essere riconfermati nella carica per più mandati.
Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Provvisori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei membri presenti del Consiglio.
Qualora venisse meno la maggioranza dei Provvisori l’intero Consiglio si intenderà decaduto e i membri restanti provvederanno a ricostituirlo con deliberazione della maggioranza di loro.
I Provvisori eleggono al loro interno il Presidente e il Segretario.
Il primo Consiglio è nominato nell’atto costitutivo.

Art. 5

I Provvisori della Fondazione sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.I Provvisori sovrintendono alle attività della Fondazione e decidono anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio.

Spetta ai Provvisori tra l’altro:
a) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
b) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale;
c) vigilare e controllare l’esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell’impiego dei contributi;
d) nominare i membri del Collegio Sindacale;
e) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, le quali si considereranno approvate con deliberazione della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.
f) deliberare, a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, in merito allo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dall’art. 9 del presente statuto.
I Provvisori, nella loro collegialità, hanno la facoltà di nominare Consigli scientifici, Comitati Direttivi ed ogni altro organismo che reputino necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.

La carica di Provvisore è gratuita, ad eccezione del Segretario che può essere remunerato.
I Provvisori sono convocati:
a) almeno due volte l’anno su iniziativa del Presidente, in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo entro il 30 aprile e per l’ approvazione del programma annuale di attività entro il 31 ottobre;
b) su richiesta scritta e motivata di almeno due Provvisori e tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno.
La convocazione è fatta, almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo di lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
Le riunioni dei Provvisori sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri compreso il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il Segretario.
Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole, segreto o palese, della maggioranza dei presenti, salvo le deliberazioni per le quali il presente Statuto dispone l’approvazione da parte della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Art. 6

Il Presidente ed il Segretario, disgiuntamente tra loro, hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e danno esecuzione alle delibere dei Provvisori.
In particolare il Segretario, in assenza o impedimento del Presidente, cura il funzionamento della Fondazione e ne promuove lo sviluppo secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni dei Provvisori.

Art. 7

Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti, nominati dal Consiglio dei Provvisori, che può anche stabilire un compenso per l’opera prestata dai Sindaci o da alcuni di essi.
Almeno il Presidente del Collegio dovrà essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
Il Collegio dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Al Collegio Sindacale è demandata la vigilanza sull’osservanza delle norme di legge e del presente Statuto, nonché sulla corretta amministrazione della Fondazione. Esso esercita altresì il controllo contabile.
Il Collegio si riunisce su iniziativa del Presidente e delibera a maggioranza dei suoi membri.
Il Collegio deve essere convocato alle riunioni del Consiglio dei Provvisori, alle quali partecipa con voto consultivo.

Art. 8

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
– da beni mobili ed immobili e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;
– da ogni altro incremento derivante dalle attività economiche, finanziarie e patrimoniali svolte, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione;
– da lasciti e donazioni di privati od enti;
– da eventuali contributi di enti pubblici.
Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 9

L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno i Provvisori devono approvare il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente.
I Provvisori devono inoltre approvare entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.

Art. 10

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
La Fondazione si estingue, con delibera dei Provvisori assunta secondo quanto previsto all’art. 5 lettera e) del presente Statuto, in conformità quanto disposto dall’art. 27 c.c.:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all’art. 27 c.c..
Se i Provvisori verranno costretti dalle circostanze a porre fine all’esistenza della Fondazione Darchis, il patrimonio della Fondazione medesima sarà devoluto, sentito il parere del Collegio Sindacale, ad una istituzione stabilita a Roma o nelle vicinanze di Roma, avente uno scopo analogo a quello definito nell’articolo 2 del presente Statuto e capace di continuare almeno parzialmente l’azione statutaria della Fondazione.

Art. 11

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.